BANDO SERVIZIO CIVILE 2022

Articolo 1 - Disposizioni generali

Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in 2.818 progetti, afferenti a 566  programmi di intervento di Servizio civile universale, in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

In particolare:

•       181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a 484 programmi di intervento da realizzarsi in Italia (Allegato 1);

•       980 operatori volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti, afferenti a 35 programmi di intervento da realizzarsi all’estero (Allegato 2);

•       37 operatori volontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, afferenti a 2 programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 bis) “Servizio civile universale nell’Unione Europea” (si consiglia di prendere visione della scheda Allegato E al fine di una comprensione della misura specifica del PON-IOG “Garanzia Giovani”), da realizzarsi nelle specifiche regioni elencate all’art.3, e un massimo di 3 mesi in uno dei Paesi dell’Unione Europea, con il riferimento all’asse di finanziamento (asse 1 bis - giovani disoccupati):

1.           a) 21 operatori volontari in 2 progetti, afferenti 1 programma di intervento, in Calabria, Misura 6 bis Asse 1 bis (Allegato 3);

2.           b) 16 operatori volontari in 2 progetti, afferenti 1 programma di intervento, in Sicilia, Misura 6 bis Asse 1 bis (Allegato 4).

•      1007 operatori volontari saranno avviati in 103 progetti (della durata di 12 mesi), afferenti a 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale” (Allegato 5).

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale), altri, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 5, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 6. Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 (quest’ultimo riferito ai progetti PON-IOG - “Garanzia Giovani”) del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei cinque allegati. La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari per l’esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 2022. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego degli operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. Per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all’estero l’assegno è integrato da una specifica indennità, e si prevede inoltre, a cura dell’ente, la fornitura del vitto e dell’alloggio, così come dettagliato all’articolo 10. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità. Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell’interessato, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione integrativa attivata dall’ente, laddove siano previste particolari attività. Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto. Per il Servizio civile digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall’ente nella apposita voce della scheda progetto, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale attiverà, in via sperimentale, un percorso di certificazione delle competenze digitali per ciascun operatore volontario.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione

 Per partecipare alla selezione, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

1.      cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2.      aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3.      non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

4.      titolo di studio minimo pari al diploma di maturità, rilasciato al termine del ciclo quinquennale della scuola secondaria di secondo grado.

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai tre sopra indicati e in aggiunta, eventualmente, a quelli richiesti per partecipare a progetti PON IOG “Garanzia Giovani” di cui all’articolo 3. Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’articolo 5, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto. Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti al programma quadro di sperimentazione del “Servizio civile digitale”, non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai tre requisiti sopra elencati. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura. La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio.

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione specifici per i progetti PON IOG -“Garanzia Giovani”

Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in aggiunta ai tre requisiti di cui all’articolo 2, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti per l’asse 1 bis - giovani disoccupati come di seguito dettagliato:

1.      residenza in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG “Garanzia Giovani”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;

2.      adesione al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso i siti dedicati (www.garanziagiovani.gov.it, www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente predisposti);

3.      presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”[2], presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato;

4.      essere in possesso di una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) attiva al momento della presentazione della candidatura;

5.      essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell’articolo 4 comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 e s.m.i.(il candidato non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo);

6.      in alternativa al possesso del requisito previsto dal punto c) precedente il giovane deve dichiarare di:

•                     essere disoccupato;

•                     impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centralizzata, che sarà avviata automaticamente.

Articolo 4 - Ulteriori indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3:

•       nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;

•       abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

•       abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

•       abbiano già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” ed intendano presentare la propria candidatura per gli altri progetti di servizio civile universale e servizio civile digitale;

•       abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale ed universale ed intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e Bando servizio civile digitale;

•       abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;

•       abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma;

•       nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 3;

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Non possono presentare domanda i giovani che:

•       appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

•       abbiano interrotto un progetto di servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi a tali tipologie di progetti;

•       intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Articolo 5 - Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in Allegato A1, A2, A3 o B, a seconda che il progetto sia in Italia, in Italia finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in Italia per la sperimentazione del servizio civile e digitale”, o all’estero. Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema Helios le url relative alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel programma d’intervento cui afferiscono. La scheda di cui ai richiamati allegati individua, pertanto, anche le caratteristiche principali dei programmi di riferimento del progetto. L’ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani. È obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 6; andranno, inoltre, indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, o comunque un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.  I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.  Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 3 del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Articolo 7 - Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio. Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Per i titoli di studio conseguiti all’estero sarà cura del candidato ottenerne l’equipollenza. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda. Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.

Articolo 8 - Istruzioni operative per gli enti

L’ente inserisce nel sistema informatico UNICO – Helios per i progetti ordinari, inclusi i progetti di Servizio civile digitale e Futuro per i progetti PON-IOG “Garanzia Giovani” – per ciascun candidato il punteggio complessivo attribuito, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo al progetto, non presentato al colloquio, escluso dal colloquio), la sede dove l’operatore volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la data di inizio servizio proposta. Per coloro i quali non si presentino al colloquio e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero. Le graduatorie riferite ai progetti all’estero devono riportare – per ogni operatore volontario idoneo selezionato – il relativo numero di passaporto nei casi in cui il progetto prescelto venga svolto presso una sede situata in un Paese extra U.E.; diversamente, occorrerà indicare il numero di altro documento di identità in corso di validità. Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del Servizio civile o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato C, devono essere inviate in formato PDF al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it. La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: codice oggettario che corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell’ente (SU00269), la denominazione dell’ente, il titolo/i titoli del/dei progetto/progetti. Gli originali della documentazione relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l’ente, per ogni necessità del Dipartimento. Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati, compresi quindi gli idonei non selezionati, i non idonei al progetto, i non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio - è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento alla procedura “Helios”, sia all’invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L’avvio al servizio degli operatori volontari è, infatti, subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. L’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva dovrà in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 2022. Il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato C preclude l’attivazione del progetto di servizio civile universale. L’ente cura la consegna, a ciascun operatore volontario, delle condizioni generali di assicurazione, accerta che il candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 9, e ne trasmette copia al Dipartimento via PEC, indicando in calce al contratto la data di effettiva presentazione in servizio.

Articolo 9 - Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra l’altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 11.

Articolo 10 - Specifiche operative per i progetti di servizio civile all’estero e per i progetti di servizio civile universale nell’Unione Europea finanziati dal PON IOG – Garanzia Giovani[4]

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 444,30, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo Paese” in cui gli operatori volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente. La misura dell’indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui all’Allegato D. Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.

Articolo 11 - Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all’articolo 9, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle. In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione delle attività. L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se partecipa a progetti PON – IOG “Garanzia Giovani”, in quanto tra i requisiti da possedere per il presente bando asse 1 bis vi è l’essere disoccupati. Per le altre tipologie di progetti, sia Italia inclusi i progetti di Servizio civile digitale sia all’estero, l’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all’ente titolare del progetto o all’ente di accoglienza. Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento. Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati, comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro. Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche. Anche alla luce della mutevole situazione relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in prossimità della partenza degli operatori volontari per i diversi Paesi esteri di destinazione, il MAECI fornirà indicazioni ed aggiornamenti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l’invio dei giovani in territori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischio.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore. I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall’ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento nonché dall’eventuale ente di accoglienza quale “sub-responsabile del trattamento”. I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari  e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome. Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile, soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati. La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell’Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento. [1] La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l’indirizzo permanente o prova equivalente. [2] Il patto di servizio è un documento che costituisce un accordo stipulato presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato volto alla definizione di un percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico. Esso riporta anche i dati del giovane utili per la verifica dei requisiti richiesti dal Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” e per l’avvio al Programma stesso. Ai fini dell’ammissibilità della domanda e dei relativi pagamenti il patto di servizio deve essere specifico del Programma PON IOG “Garanzia Giovani” e, pertanto, non saranno presi in considerazione documenti diversi rispetto a quelli previsti dal Programma. [3] La presa in carico centralizzata si realizza tramite la scrivania MyAnpal disponibile sul sito https://myanpal.anpal.gov.it; tale procedura facilita l’avvio al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani”, evitando il passaggio presso il Centro per l’impiego/servizio accreditato. [4] Si prenda visione di quanto riportato nella scheda misura 6 bis “Servizio civile  universale nell’Unione Europea” allegata al presente bando.